Regio decreto 2701/1865
Art. 65 — Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sara' stata succombente,…
Art. 65. Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese, la parte civile la quale non sara' stata succombente, ne otterra' il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verra' fatta dal cancelliere, munita del visto del pubblico ministero, e resa esecutoria con provvedimento del presidente del collegio o del pretore steso appie' della medesima, nel quale prefiggera' un termine pel pagamento alla parte condannata. Per la nota ed il relativo decreto sara' dovuto lo stesso dritto espresso nello stato annesso a questa tariffa.
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