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Regio decreto 2701/1865

Art. 64 — Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile,…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/64parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 64. Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla cassa dei depositi e prestiti. Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata. Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avra' dritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo dritto spettera' sempre al pubblico ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

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