Regio decreto 2701/1865
Art. 64 — Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile,…
Art. 64. Terminate le cause con una decisione la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla cassa dei depositi e prestiti. Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal cancelliere depositate nella cassa suaccennata. Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avra' dritto di farsi presentare dai cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo dritto spettera' sempre al pubblico ministero od al pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.
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