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Regio decreto 2701/1865

Art. 60 — I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro in carta bollata, in c…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/60parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 60. I cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del pubblico ministero un registro in carta bollata, in cui sara' aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del codice di procedura penale. In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, n.° 2134, nei quali le provincie ed i comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono percio' considerate quali parti civili. In questo registro che sara' numerato e vidimato in ciascun foglio dagli ufficiali del pubblico ministero per quanto riguarda le corti ed i tribunali, e dal pretore per quanto concerne le cancellerie mandamentali, i cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate. Terminato il montare del primo deposito se ne potra' esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spettera' alcun dritto ai cancellieri.

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