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Regio decreto 2701/1865

Art. 59 — Per lo stato di liquidazione ossia per la parcella delle spese del procedimento dovute secondo i diversi casi…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/59parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 59. Per lo stato di liquidazione ossia per la parcella delle spese del procedimento dovute secondo i diversi casi previsti nell'articolo 4 sara' accordato ai cancellieri il dritto enunciato nello stato succitato al n.° 48. Per le copie che ne spediranno spetteranno ai cancellieri i dritti apparenti dallo stesso stato al n.° 8. Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal capo del collegio o dal pretore, saranno conservati nelle cancellerie riunendosi in apposito volume. Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

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