Regio decreto 2701/1865
Art. 57 — In tutti i casi in cui si fara' la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un e…
Art. 57. In tutti i casi in cui si fara' la trasmissione delle carte di un processo i cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com'e' prescritto dall'art. 660 del codice di procedura penale, e la copia della parcella delle spese anticipate dall'erario e dei dritti dovuti, compresi quelli di cancelleria.
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