Regio decreto 2701/1865
Art. 56 — Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovra' essere trasmesso a qualsias…
Art. 56. Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovra' essere trasmesso a qualsiasi tribunale, corte od al ministero di grazia e giustizia, sara' spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle cancellerie a termini dell'art. 400 lettera c del regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia. Il ministero occorrendo potra' richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.
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