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Regio decreto 2701/1865

Art. 42 — Gli ufficiali di giustizia i quali, esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/42parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 42. Gli ufficiali di giustizia i quali, esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennita' di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun dritto di soggiorno. Se per la moltiplicita' degli atti da eseguirsi sul luogo sara' necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competera' ai medesimi l'indennita' di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun dritto di soggiorno. Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovra' far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli ufficiali giudiziari tante indennita' di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati si' per l'accesso che per il recesso in proporzione della distanza percorsa. L'indennita' di soggiorno di cui nell'articolo 40 non sara' mai dovuta se non quando gli ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli ufficiali di giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno dritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno dritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno dritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno e cosi' di seguito

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