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Regio decreto 2701/1865

Art. 41 — Quando il viaggio di cui al n.° 1 dell'articolo precedente sara' stato fatto in tutto od in parte su piroscaf…

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Art. 41. Quando il viaggio di cui al n.° 1 dell'articolo precedente sara' stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, l'indennita' sara' regolata nel modo prescritto dall'art. 130 del regolamento generale giudiziario.

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