Regio decreto 2701/1865
Art. 31 — I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero vale…
Art. 31. I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sara' soddisfatto secondo gli usi locali, dopoche' le autorita' giudiziarie si saranno accertate della necessita' e della durata di tale aiuto. Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'art. 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.
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