Regio decreto 2701/1865
Art. 30 — L'indennita' da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sara' sempre ragguagliata in ragione della loro…
Art. 30. L'indennita' da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sara' sempre ragguagliata in ragione della loro qualita', e non mai delle funzioni od operazioni ad essi affidate.
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