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Regio decreto 2701/1865

Art. 270 — Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno consta…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/270parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 270. Gli ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarita' sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e con altro separato di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovra' essere inserto nel registro prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potra' essere redatto per doppio originale. Copia di tali verbali dovra' essere rimessa ai procuratori del Re tutta volta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'art. 261. Un estratto delle ordinanze emanate dovra' essere rimesso al direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

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