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Regio decreto 2701/1865

Art. 269 — Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e ne…

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Art. 269. Non potranno i cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali e neppure processure ultimate fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per legge, a pena di incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal codice penale quando si verifichi sottrazione.

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