Regio decreto 2701/1865
Art. 254 — Se si trattera' di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'art
Art. 254. Se si trattera' di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'art. 208, i cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle autorita' chiamate a rappresentare le amministrazioni onde possano provvedere per il ricupero come di dritto. Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l'oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla direzione demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.
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