Regio decreto 2701/1865
Art. 253 — I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che…
Art. 253. I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare dalle parti condannate. Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorita', onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile. A quest'effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolvibili dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternita', eta' e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.
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