Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 253
Regio decreto 2701/1865

Art. 253 — I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/253parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 253. I cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare dalle parti condannate. Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa autorita', onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile. A quest'effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolvibili dovranno essere di mano in mano iscritti dai cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternita', eta' e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 252 Art. 254 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.