Regio decreto 2701/1865
Art. 240 — Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero tras…
Art. 240. Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i cancellieri dovranno rivolgersi al procuratore del Re il quale richiedera' direttamente al ministero di grazia e giustizia le opportune direzioni.
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