Regio decreto 2701/1865
Art. 239 — I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si g…
Art. 239. I cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze cio' fosse loro prescritto dal procuratore generale o dal procuratore del Re, o dal direttore demaniale a senso dell'articolo 1 lettera b del regio decreto 14 agosto 1864, n.° 1897 ed articolo 8, n.° 1.° di quello in data 17 luglio 1862, n.° 760. Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra autorita' che avrebbe avuto uguale facolta'; esse non potranno rinnovarsi ne' eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.