Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 228
Regio decreto 2701/1865

Art. 228 — Le tasse e le indennita' di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/228parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 228. Le tasse e le indennita' di trasferta dovute agli uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 227 Art. 229 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.