Regio decreto 2701/1865
Art. 227 — Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancel…
Art. 227. Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancelliere dovra' riportare sul registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'articolo di credito la menzione della seguita iscrizione.
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