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Regio decreto 2701/1865

Art. 227 — Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancel…

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Art. 227. Appena ricevuta dal conservatore delle ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il cancelliere dovra' riportare sul registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'articolo di credito la menzione della seguita iscrizione.

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