Regio decreto 2701/1865
Art. 225 — I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento …
Art. 225. I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presentarsi al pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumera' ancora accurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili: in caso affermativo invitera' il cancelliere a far procedere su di essi, ed in caso negativo apporra' in margine od in fine del verbale la dichiarazione da informazioni assunte non consto' che il (indicando il cognome ed il nome del debitore) possieda mobili o stabili, e vi aggiungera' la data e la sua firma.
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