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Regio decreto 2701/1865

Art. 224 — Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed …

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Art. 224. Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli uscieri risultassero infruttuosi, essi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione comunale dal quale risulti della insolvibilita' del debitore contro cui hanno proceduto. Gli uscieri sono dispensati dal procedere agli atti di pignoramento quando i debitori sieno notoriamente insolvibili anche per tenue somma, e tale insolvibilita' sia conosciuta dal pretore o dal cancelliere. In questo caso i cancellieri dovranno richiedere all'amministrazione comunale il certificato sopra accennato e riportare dal pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

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