Regio decreto 2701/1865
Art. 208 — Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli: 1.° Le pene pecuniarie, per contravvenzioni a…
Art. 208. Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli: 1.° Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia, di un comune, o di un consorzio di piu' provincie o di piu' comuni; 2.° Le pene pecuniarie, indennita' e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi; 3.° Le pene pecuniarie, indennita' e spese per contravvenzioni alle leggi sul marchio dell'oro e dell'argento, e sui consorzi d'acqua; 4.° Le pene pecuniarie e sopratasse comminate dalle varie leggi sulle imposte dirette quand'anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale; 5.° Le indennita' dovute ai privati, ai comuni od alle opere pie per qualsiasi causa.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.