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Regio decreto 2701/1865

Art. 207 — Ciascun cancelliere e' specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giust…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/207parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 207. Ciascun cancelliere e' specialmente incaricato della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo tanto in materia civile che penale dall'autorita' giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni. I cancellieri di pretura potranno pure essere incaricati dai procuratori del Re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal tribunale e dai pretori appartenenti alla stessa corte di appello, oppure dai tribunali e dalle preture che appartengano ad altra corte quando ne sieno richiesti. Uguale facolta' spetta ai procuratori generali per le sentenze delle corti d'appello e d'assise.

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