Regio decreto 2701/1865
Art. 205 — I cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 186…
Art. 205. I cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n.° 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all'erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli agenti delle finanze per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dalle autorita' giudiziarie o dovute a seguito di desistenza.
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