Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 204
Regio decreto 2701/1865

Art. 204 — Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/204parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 204. Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue. Per la riscossione di quelle riservate agli agenti demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle Finanze. Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 203 Art. 205 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.