Regio decreto 2701/1865
Art. 204 — Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti …
Art. 204. Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue. Per la riscossione di quelle riservate agli agenti demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle Finanze. Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.
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