Regio decreto 2701/1865
Art. 190 — In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati al…
Art. 190. In caso si rilevasse che uno stesso usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potra' piu' essere ammesso ad alcun sussidio per atti in materia penale, e potra' inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.
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