Regio decreto 2701/1865
Art. 189 — Gli uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avesser…
Art. 189. Gli uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell'articolo 170 dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennita', e la quota ad essi spettante restera' devoluta all'erario. In tal caso per determinare la quota a lui dovuta si prende base dal numero degli uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.
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