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Regio decreto 2701/1865

Art. 184 — Se per ogni tribunale o pretura non vi sara' che un usciere, il mandato di pagamento dell'indennita' sara' a …

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Art. 184. Se per ogni tribunale o pretura non vi sara' che un usciere, il mandato di pagamento dell'indennita' sara' a lui intestato e la quitanza sara' da lui spedita. In ogni altro caso l'ordine di pagamento sara' spedito a favore degli uscieri della corte, tribunale o pretura, e sara' esigibile mediante quitanza del cancelliere. Ove gli uscieri non convenissero circa il modo di dividere l'indennita' loro assegnata, verra' determinato dal pretore, dal procuratore dei Re, o dal procuratore generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

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