Regio decreto 2701/1865
Art. 183 — A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dell…
Art. 183. A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello stato riassuntivo nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla corte dei conti o da chi per essa.
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