Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 175
Regio decreto 2701/1865

Art. 175 — L'indennita' da corrispondersi agli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura essendo accordata in compe…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/175parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 175. L'indennita' da corrispondersi agli uscieri di ciascuna corte, tribunale o pretura essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell'interesse dello Stato anche in materia civile, e come sussidio per gli atti eseguiti in materia penale non potra' mai eccedere la somma complessiva, che per gli atti stessi potra' essere riscossa, per cui quand'anche l'ammontare dei dritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovra' mai essere ad essi accordata una somma maggiore. Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato, e che gli uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 134.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 174 Art. 176 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.