Regio decreto 2701/1865
Art. 174 — Quest'indennita' dovra' pero' essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, qu…
Art. 174. Quest'indennita' dovra' pero' essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per cadun usciere in proporzione dell'ufficio a cui e' addetto. Quando gli uscieri delle preture saranno incaricati di eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti viciniori per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero. Le indennita' di trasferta pero' dovranno essere calcolate tenendo conto delle sole distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di pretura da cui dipende la localita' dove l'atto fu eseguito. Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli uscieri eseguissero in materia civile dovranno pure essere iscritti sui loro repertori civili, e computarsi nel determinare la somma loro dovuta a senso degli articoli 173, 176, 185 e 186.
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