Regio decreto 2701/1865
Art. 158 — Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 sar…
Art. 158. Gli agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il procuratore del Re, da cui dipende la pretura o l'ufficio che lo avra' spedito unendovi copia del verbale redatto, accio' promuova contro i funzionari l'applicazione delle pene incorse nel caso vi si riscontrassero gli estremi di reati previsti dal codice penale. Gli stessi agenti dovranno per parte loro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.
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