Regio decreto 2701/1865
Art. 157 — I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso …
Art. 157. I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso dagli agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai cancellieri che li avranno autenticati o pagati. Quelli che fossero in contravvenzione all'articolo 155, o mancassero dell'annotazione prescritta dall'articolo 154, non potranno essere pagati ne' ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.
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