Regio decreto 2701/1865
Art. 14 — La tassa delle indennita' di viaggio e di soggiorno sara' aumentata della meta' pei minori d'anni quattordici…
Art. 14. La tassa delle indennita' di viaggio e di soggiorno sara' aumentata della meta' pei minori d'anni quattordici e per le donne minori d'anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da un parente prossimo, sempreche' alcuna di tali persone non fosse pure stata citata come testimonio, oppure con esse non sieno intervenute altre persone residenti nella stessa borgata, parrocchia o frazione di comune. L'identita' delle persone ora accennate e la loro qualita' di parenti dovra' essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si fara' luogo ad aumento della tassa anzidetta (1). --------------- (1) N.B. Il contenuto in quest'articolo sara' trascritto nella cedola di citazione dei testimoni onde non ne possano allegare ignoranza.
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