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Regio decreto 2701/1865

Art. 13 — I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennita' sovra stabilite, le quali s…

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Art. 13. I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno dritto alle indennita' sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal capo del collegio o dal pretore, e che dovra' conservarsi in cancelleria, salvo il dritto di rimborso che possa a quello competere a termini di legge contro il condannato. Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico erario. Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sara' osservato quanto e' prescritto nel capo X di questa tariffa.

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