Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 125
Regio decreto 2701/1865

Art. 125 — Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformita' dei regolamenti che …

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/125parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 125. Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei carabinieri reali in conformita' dei regolamenti che risguardano questi ultimi. Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione potra' questo eseguirsi in quella guisa che sara' indicata dagli uffiziali di giustizia con richieste motivate. Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli uffiziali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 124 Art. 126 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.