Regio decreto 2701/1865
Art. 124 — Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone t…
Art. 124. Saranno parimente a carico dei comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove. Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico erario.
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