Legge 388/2000
Art. 101 — Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia
Art. 101. (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia) 1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
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- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 3) la modifica dell'art. 101, comma 1.
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 8) la modifica dell'art. 101.
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