Open·Parlamento
HomeNormeLegge 388/2000Art. 100
Legge 388/2000

Art. 100 — Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/100parte di Legge 388/2000
Art. 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli) 1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, e' incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

↑ Tutti gli articoli di Legge 388/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 99 Art. 101 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.