Legge 508/1999
Art. 8 — Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome
Art. 8. Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome 1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalita' della presente legge e' realizzato nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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