Legge 508/1999
Art. 7 — Norma transitoria e finale
Art. 7. (Norma transitoria e finale) 1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalita' per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilita' per gli stessi di completare i corsi iniziati.
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