Legge 675/1996
Art. 37 — Inosservanza dei provvedimenti del Garante
Art. 37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante) 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 37, comma 1.
Inserisce · 1
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) l'introduzione dell'art. 37-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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