Legge 675/1996
Art. 36 — Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 36.
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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