Legge 675/1996
Art. 22 — Dati sensibili
Art. 22. (Dati sensibili). 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. 4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. Nota all'art. 22: Per il testo dell'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale v. la nota all'art. 10.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 135/05 — Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione della lettera 1-bis all'art. 22; (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 22, comma 3 e (con l'art. 5, comma 3) l'introduzione del comma 3-bis …
- D.lgs 467/12 — Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione autoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduziobne del comma 1-ter all'art. 22 e (con l'art. 8, comma 2) la modifica dell'art. 22, comma 4.
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 675/1996 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.