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Legge 675/1996

Art. 21 — Divieto di comunicazione e diffusione

ELI /it/legge/1996/12/31/675/art/21parte di Legge 675/1996
Art. 21. (Divieto di comunicazione e diffusione). 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. 2. Sono altresi' vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante puo' vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

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