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Legge 302/1993

Art. 33

ELI /it/legge/1993/07/26/302/art/33parte di Legge 302/1993
Articolo 33 Salvo disposizioni contrarie dell'accordo sul brevetto comunitario o delle legislazioni nazionali, la Corte ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli.

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