Legge 302/1993
Art. 21
Articolo 21 Ogni Stato contraente considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte, esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.
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