Legge 302/1993
Art. 13
Articolo 13 La procedura dinanzi alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti in causa delle istanze, memorie, difese e osservazioni e delle repliche, nonche' di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura della cancelleria secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte di avvocati e consulenti tecnici e, ove occorra, l'audizione di testimoni e periti.
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