Legge 81/1993
Art. 27 — Pari opportunita'
Art. 27. Pari opportunita' 1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Nota all'art. 27: - La legge n. 125/1991 reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera cc)) l'abrogazione dell'art. 27.
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