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Legge 81/1993

Art. 26 — Divieto di incarichi e consulenze

ELI /it/legge/1993/03/25/81/art/26parte di Legge 81/1993
Art. 26. Divieto di incarichi e consulenze 1. Al sindaco e al presidente della provincia, nonche' agli assessori e ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni e province.

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