Legge 149/1992
Art. 37 — 1
Art. 37. 1. Quando la delibera di aumento del capitale prevede che i titoli di nuova emissione di una societa' siano sottoscritti, ai fini del diritto di opzione, da banche o da enti o da societa' finanziarie soggette al controllo della CONSOB con l'obbligo di offrirli agli azionisti della societa' attraverso operazioni di qualsiasi tipo, le banche, gli enti e le societa' finanziarie non possono esercitare il diritto di voto durante la detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detenzioni in essere di azioni da offrire agli azionisti ai sensi del medesimo comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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